La domanda posta dal prof. Ichino ieri non va presa sottogamba. A proposito della sentenza di Appello nel processo alle Nuove BR, ha chiesto se è accettabile che, distinguendo tra associazione sovversiva e terrorismo, i giudici ritengano atti gravissimi – come gambizzare un dirigente industriale, far esplodere una bomba di fronte ad una scuola, dichiarare in tribunale la volontà di “sbarazzarsi” del capitalismo – non sufficienti a configurare una intenzione terroristica.
Questa domanda non concerne il libero convincimento dei giudici bensì il presupposto giuridico da loro usato, che coinvolge tutti i cittadini liberamente conviventi. Al di là del significato corrente delle parole, l’associazione sovversiva (art. 270 CP) è definita come tesa a sovvertire violentemente gli ordinamenti costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, mentre l’atto di terrorismo (art. 270 bis CP) è definito come la violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Trascuriamo qui perché venne inserito il comma bis come riflesso di mostrarsi più severi aumentando le pene. Resta evidente che, se è possibile darne l’interpretazione fornita da due collegi di alto livello, allora la domanda di Ichino è davvero ineludibile sotto il profilo politico. Infatti significa che gambizzare, far esplodere bombe e minacciare di “sbarazzarsi” di una normale espressione economica, non sono sufficienti a determinare il convincimento (in due diversi collegi giudiziari) che vi sia un intento eversivo dell’ordine democratico. What else?, esclama Clooney. Allora, solo essendo sicuri che la sentenza sia un abbaglio di questi due alti collegi, si potrebbe forse restare a guardare confidando in sviluppi giudiziari correttivi. Siccome questa certezza non può esserci, sono destinati a moltiplicarsi gli esiti pericolosi di siffatte sentenze. Pertanto, per evitare atteggiamenti speranzosi che peggiorerebbero il clima della convivenza, è urgente una correzione legislativa: ogni atto violento contro l’ordinamento dello Stato è potenzialmente eversivo e va punito nello stesso modo. Senza equivoci e bizantinismi giuridici.

