Egregio Ambasciatore,
il Suo pezzo odierno mi spinge a chiederLe indicazioni su quanto Lei scrive: prima “Il Patto Gentiloni è l’accordo stipulato con Giovanni Giolitti alla vigilia delle elezioni del 1913” e in seguito “Giolitti…stipulò con Gentiloni una sorta di primo compromesso storico”. La curiosità è perché, salvo Sue puntuali indicazioni, non vi fu la stipula di un accordo.
Era in vigore il divieto di partecipazione dei cattolici alla vita pubblica e nel 1907 era stata costituita l’Unione Elettorale Cattolica Italiana come braccio operativo dell’enciclica del 1905, che escludeva la distinzioni tra movimento cattolico e azione politica dei cattolici rispettosi degli indirizzi spirituali. Il conte Gentiloni, nominato dal Papa presidente, pensò di giovarsene secondo l’insegnamento della gerarchia, quando venne il suffragio universale maschile. Così, definì le condizioni che consentissero agli elettori cattolici di votare un candidato alla Camera. I punti erano libertà di associazione, libertà di coscienza, difesa dell’insegnamento privato e della istruzione religiosa, opposizione al divorzio, parità delle organizzazioni economico-sociali, principi di giustizia nei rapporti sociali, far accrescere l’influenza dell’Italia nello sviluppare la civiltà internazionale. Sul tema essenziale del principio di separazione (non c’è bisogno di alcuna legittimazione delle Istituzioni estranea al processo democratico), Gentiloni motivò i suoi sette punti con questo scritto folgorante: “è inutile dissertare sulla sovranità popolare che i cattolici non potrebbero mai ammettere nel senso proclamato dal liberalismo politico, perché ogni autorità è promossa da Dio e non dal popolo; cioè la sovranità non risiede essenzialmente ed inalienabilmente nel popolo”.
Non risulta dunque esservi stata alcuna stipula tra Gentiloni e Giolitti. Furono i cattolici che, con abile diplomazia, presentarono i sette punti come un baluardo cristiano e imposero il nome di Patto. Il fine era far credere che fosse un accordo bilaterale sul riconoscimento dell’impossibilità di prescindere dalle tesi religiose per gestire la cosa pubblica. Per il resto i sette punti non mettevano in discussione la Legge delle Guarentige e anzi i parlamentari eletti avrebbero dovuto giurare fedeltà a quel Re che, per gli oltranzisti, restava il carceriere del Papa. Quindi non era contraddittorio che alcuni candidati liberali accettassero quei sette punti, perché restava una libera scelta dei singoli in chiave separatista. Semmai il pericolo era quello enunciato proprio da Giolitti, “chi si obbliga ad una determinata politica non può essere considerato liberale”. In altre parole, il pericolo era che, seguendo tale strada, il voto finisse per dipendere da un contratto con gli elettori. Concetto che un liberale aborre (Giolitti vedeva lontano). Per un liberale il mandato implica il dovere di rispondere delle scelte parlamentari, che debbono essere fisiologicamente trasparenti e soggette a giudizio dell’elettorato, ma non emanazione pedissequa di un obbligo assunto per farsi votare (è uno spartiacque tra il parlamentarismo ed altre forme di rappresentanza).
Citare le due differenti candidature nel Collegio 4° di Milano nel 1913 non costituisce prova, per il semplice fatto che, come Lei ben sa, all’epoca le candidature liberali erano plurime ed il Partito Liberale nacque una decina di anni dopo a Bologna.
Le sarei grato se potesse indicarmi una diversa documentazione.

