L’obbligo al segreto della Pubblica Amministrazione

Intervento nel dibattito de La Voce.info

L’apparente imparzialità con cui gli autori parteggiano per la PA, si sgretola all’ultima riga quando la trasparenza è definita “uno strumento fondamentale per garantire che (pagare le tasse) sia equamente ripartito tra tutti”. Così, per il controllo fiscale, conterebbe più la delazione strisciante che gli organi dello Stato. In realtà la trasparenza non c’entra (né deve) con il controllo fiscale (le segnalazioni dei cittadini allo Stato c’erano ben prima della trasparenza ex L. 241/1990). La Costituzione si fonda sulla libertà del cittadino e la sua privacy. Da qui viene la trasparenza, non viceversa. La trasparenza consente ai cittadini di vedere all’interno della PA ,  non è uno strumento per ridurre la privacy. Per ridurla occorre la legge, ad esempio, per diffondere dati di cittadini che svolgono attività pubbliche. Per gli altri dati fiscali del cittadino conosciuti dalla PA nell’esercizio delle sue funzioni di controllo, la PA ha l’obbligo del segreto. Insomma, il giudizio di illegittimità espresso dal Garante è esatto e corrisponde all’unica lettura possibile, a lume di logica e di diritto, del Dpr 600/1973, della L. 241/1990, del DLgs 196/2003 e del DLgs 82/2005.

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