PRESIDENTE. …Metto in discussione gli emendamenti presentati dal gruppo PLI all’art. 3: al IO comma un emendamento modificativo, al 2° comma un emendamento modificativo ed uno aggiuntivo, al 4° comma un emendamento aggiuntivo, al 5° comma un emendamento aggiuntivo. Ha la pa- rola il consigliere Morelli che illustra complessi- vamente gli emendamenti presentati ali’art. 3.
MORELLI. Il primo emendamento, quello al IO comma, nona riga, risponde alla logica di meglio definire quanto nel testo che esaminiamo è indicato quale interessè generale. A noi sembra che la dizione «interesse generale» non sia perfettamente rispondente a quello che ci sembra essere l’intendimento del legislatore, in quanto questo art. 3 tratta di prescrizioni e vincoli urbanistici regionali che chiaramente, a nostro avviso, non possono essere identificati con una logica di interesse generale, perché la logica di interesse generale, relativo agli atti della Regione che pongono vincoli per conseguire gli obiettivi nazionali o regionali, non possono altro che essere o nazionali o regionali.
Non credo che sia opportuno dare la facoltà alla Regione, ad esempio, di porre un vincolo su un interesse comunale che non riguarda in nessun modo questioni di tipo nazionale o re- gionale. E allora la dizione «interesse generale» finisce per essere vaga e un pochino equivoca. Dire «di interesse nazionale o regionale» ripete la frase di quinta riga e, appunto, io credo che una buona norma, quando si fanno queste leggi, è di usare sempre le stesse parole. Se sopra si è usato «nazionale o regionale», a mio parere invece di usare una terza parola «generale» è meglio usare di nuovo «nazionale o regionale». Questo è lo spirito del primo emendamento.
Il secondo emendamento è al 2° comma – terza riga – e si riferisce alla procedura precedente la delibera delle prescrizioni e dei vincoli da parte del Consiglio regionale. A noi sembra che questa delibera, che com’è noto deve essere assunta previa consultazione dei Comuni terri- torialmente interessati, deve in qualche modo essere snellita attraverso la definizione più esat- ta delle modalità con le quali i Consigli interessati inviano il loro parere, e in pratica noi proponiamo di evitare la possibilità – che con il testo attuale esiste in linea di principio – che in qualche modo i Consigli prima deliberino, cioè si esprimano nel termine perentorio – già si era fatta in Commissione questa cosa e infatti è stato messo termine perentorio – , ma poi non si proceda oltre perché l’invio di queste delibere finisce insabbiato, per usare una parola semplice. La dizione che proponiamo è tale da evitare questo pericolo di insabbiamento, cioè di porre un termine affinché i Comuni inviino al Consiglio regionale ala loro delibera.
Sempre al 2° comma, sesta riga, la stessa logica di quella ora illustrata si applica nel caso delle consultazioni con le varie organizzazioni di categoria e le associazioni culturali, cioè anche qua si pone un termine perentorio per lo svolgimento della consultazione di queste categorie sempre al fine di evitare possibili insabbiamenti.
Al 4° comma, sempre nella logica detta fin qua, sia pure in una fase procedurale successiva, cioè quella delle osservazioni del Comuni rispetto alle delibere ormai assunte dal Consiglio regionale, ritengo opportuno porre un termine di trasmissione di queste osservazioni de- finitive, queste deduzioni, .da parte dei Consigli comunali.
Infine, al 5° comma, a noi sembra che debba essere in qualche modo messo in mora anche il nostro consesso rispetto all’eventualità che dopo il ritorno delle deduzioni comunali alla delibera prima approvata dal Consiglio regionale, cioè la delibera che contiene prescrizioni e vincoli urbanistici regionali, dopo questo ritorno delle deduzioni le pratiche relative alla defi- nitiva approvazione di queste prescrizioni urbanistiche e di questi vincoli vengano anche esse sostanzialmente a «incagliarsi» e non riescano ad andare oltre. Nella medesima logica fin qui espressa pensiamo che anche qua sia opportuno stabilire un termine complessivo per il Consi- glio che abbiamo indicato in 5 mesi, 5 mesi rispetto alla data di approvazione della delibera poi mandata ai Consigli comunali per le deduzioni e che deve tornare indietro a conti fatti praticamente entro altri 70 giorni e quindi rimane ancora un periodo lungo di tempo per la definitiva adozione da parte del Consiglio. Se il Consiglio non adotta il provvedimento nei ter- mini fissati, allora l’intera procedura della delibera viene annullata e si dovrebbe riiniziare.
Questo a noi sembra necessario perché in queste materie, soprattutto queste relative all’art.3
che non a caso detta vincoli e prescrizioni di ordine generale, valide su tutto il territorio regionale ed efficaci nei confronti di terzi, sia opportuno fare tutte le operazioni necessar;e alla definizione di queste prescrizioni e vincoli in termini serrati e brevi, in modo da evitare incertezze, non vorrei definirle altrimenti. o questioni tali che possono mettere in forse la vera e propria certezza del diritto che in questi campi è un’esigenza a nostro parere assolutamente insopprimibile. Alcuni hanno fatto l’obiezione: «ma in fin dei conti il Consiglio regipnale si pone da sé dei vincoli». Io credo che iì Consiglio regionale debba, per la correttezza e il miglioramento della funzionalità e della trasparenza delle sue decisioni, autoporsi dei limiti in modo da assicurare che la sua procedura nel determinare questi importanti atti urbanistici sia assolutamente trasparente ed efficace….
(omissis)
PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento al 4° comma presentato dal gruppo PLI il cui testo è il seguente: Aggiungere al termine del quarto comma «entro i successivi 15 giorni».
– Il Consiglio appro:7a –
PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento presentato dal gruppo PLI al 5° comma nel testo seguente: Al quinto comma, quarto rigo, dopo «i vincoli» cancellare il punto ed aggiungere «entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di approvazione della delibera di cui al precedente comma 2; il mancato rispetto di questo termine implica l’annullamento della delibera stessa e dell’intera procedura».
– Il Consiglio non approva –
(omissi
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi, passiamo quindi alla votazione degli emendamenti.Metto in votazione l’emendamento modificativo presentato dal gruppo PLI il cui testo è il seguente:Al primo comma, sesto rigo, sostituire «anche relative a determinate parti del territorio regionale» con «possono essere relative all’intero territorio regionale. o a parti di esso».
– Il Consiglio non approva –
(omissis)
PRESIDENTE. Al I O comma, leu, -.. emendamento presentato da parte de del PLI. Ha la parola il consigliere Morelli.
MORELLI. Vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che questo emendamento aggiuntivo in realtà consente di dare più sisternaticità all’intero testo di legge perché in praticarirprende il vecchio testo dell’art. 5, prime tre righe. Le prime tre righe del testo licenziato dalla Commissione parlano del fatto che al fine di unifica, re i criteri tecnici, metodologici, di analisi dei dati, la Giunta può impartire istruziooni etc. Cioè questo emendamento aggiuntiza tende a rendere più sistematica la legge, perché non fa altro che riprendere le prime righe e mezzo dell’art. 5 nel testo della Commissione trasportandole alla lett. d) del 1é comma dell’art. 4 che sembra oggettivamente luogo più idoneo a stabilire questo rnodo d’essere, queste disposizioni, perché a noi sembra che le istruzioni relative all ‘unif’icazione dei critteri tecnici siano opportunamente stabilite nell’ambito delle direttive complessive che la Regione dà e non trattate a parte come istruzioni tecniche della Giunta, mentre l’art. 5, se levano questi primi tre punti, assumerebbbe viceversa il senso di una specifica appunto della lett. d) del 1° comma dell’art. 4. Quindi sembra che, spostando le prime tre righe delll’art.5 alla lettera d) ed iniziando l’art.5 con la dizione “nel quadro delle direttive di cui all’art.4, comma 2*, lettera d)” , coomplessivamente viene molto più lineare e molto più chiara anche la lettura possibile da parte di chi poi dovrà usare queste righe. Quindi sostanzialmente questo non è un emendamento di sostanza,vuol essere un emendamento migliotativo della sistemativa.
(omissis)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento del grppo del PLI al 1* comma, lettera d) nel tsto seguente : “Al primo comma, lettera d) , aggiungere al terine ” e per unificare i criteri tecnici, metodologici e di analisi dei dati erritoriali applicati ai singoli Comuni. nellla formazione e nella getione degli strumenti urbanistici”.
– Il Consiglio non approva –
(omissis)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento modificativo presentato dal gruppo PLI al 1* commadell’art.5 il cui testo è il sesguente. “Al primo comma cancellare dall’inizio fino al quarto rigo “degli strumenti urbanistici ” e sostituirlo con “Nel quadro delle direttive di cui all’art.4, cooma 2°, lettera d) “
– Il Consiglio non approva –
(omissis)
PRESIDENTE. Ha la paroal il Consigliere Morelli.
MORELLI. Io credo che questa discussione dimostri innanzitutto una cosa : che questo art5 , nel testo attuale, non è chiaro, perché a me sembra che le esigenze di fondo , come fatto di isirazione, espresse dal collega Benelli, siano. giuste Cioè fare una. normativa che non contrasti con il quadro generale verso cui ci muoviamo. Io questo lo do come un punto acclarato. Se si parte da questa idea, e credo che in fin dei conti anche l’intervento del consigliere Ribelli su questo … (Interruzione dall’aul .. L’esigenza di fondo di fare una legge che non contrasti comunque con quello che si sta maturando a livello anche nazionale, mi sembra che sia condivisa da tutti, tant’è che anche il collega Ribelli ripete l’esigenza di mantenere una certa autonomia ai Comuni non vincolandoli nella gabbia, che noi riteniamo troppo stretta ed errata, delle Associazioni Intercomunali quali sono. Quindi questa esigenza è confermata. Poi c’è la lettura che dà del testo il collega Ralli e che viene ora ripresa dal collega· Ribelli, una lettura che però non torna né col testo né col punto n. 1 che si voleva raggiungere, perché questo comma 2°, per intenderci, dice che i casi possibili sono due: o i Comuni indicano ambiti territoriali diversi da quelli della legge 37 o no. Se li indicano diversi, allora oltre al territorio diverso possono scegliere anche forme organizzative e incaricati di coordinamento diversi, ma se invece non indicano territori diversi – quindi le questioni in gioco sono territorio, poi for-me di organizzazione e coordinatore – allora èobbligatorio, leggendo il comma … (Interruzione dall’aula…. )Se fosse vero quello che dite, siccome la lettura di quello che dite voi è molto più chiara nel nostro emendamento, allora non faremmo l’emendamento nostro che dice ….esattamente l’interpretazione che ora leggete voi, che secondo me non è quella che si evince dal testo, perché nel primo pezzo del comma 2 c’è scritto che il coordinamento è di norma riferito agli ambiti della legge 37, e, se i Comuni sono d’accordo sugli ambiti territoriali, allora il coordinamento viene fatto dall’Associazione Intercomunale. Quindi, dei due, o tre se si vuole, ma comunque due elementi presenti, territorio, forme organizzative e potestà di coordinamento, voi ai Comuni date la piena autonomia solo nel caso non accettino la territorialità, cioè se non accettano di far coincidere il loro territorio di coordinamento con quello dell’Associazione Intercomunale. Se non accettano gli ambiti territoriali previsti dalla legge 37, allora possono anchscegliere le forme organizzative e i soggetti incaricati. Questo è il comma 2, secondo capoverso. Ma se viceversa invece restano nell’ambito territoriale della 37, allora, c’è scritto: e quando i Comuni interessati abbiano espresso la propria intesa con apposita deliberazione, cioè la territorialità, per quanto riguarda le forme organizzative il coordinamento è promosso dall’Associazione Intercomunale. Quindi palesemente viene fuori che l’autonomia dei Consigli è largamente ancora compressa e contrasta con l’esigenza di quali daranno gli assetti complessivi presenti nella mozione di maggio approvata dal Senato.
Se siamo invece dell’idea espressa, ma a nostro parere non contenuta nel testo del 2° com.ma dell’art. 8, allora si dovrebbe andare in una direzione simile a quella del nostro emendamento, che, guarda caso, esattamente dice queste case, perché noi abbiamo detto: il 1 ° comma è inutile che si metta insieme al 2°, cioè si unifica il primo e il secondo comma dell’articolo per maggior chiarezza, e si dice: «Il coordinamento degli strumenti urbanistici comunali tra di loro e conle esigenze dello sviluppo economico e della programmazione regionale viene fatto dai Comuni i quali con apposite deliberazioni consiliari indicano gli ambiti territoriali del coordinamento, i soggetti che lo promuovono e le forme organizzative», quindi spetta al Comune stabilire tutto questo, dopo di che, quando gli ambiti territoriali siano ricompresi in una singola Associazione Intercomunale, perché noi siamo realisti, le Associazioni Intercomunali ad oggi …(Interruzione dall’aula)….. .. quando le leggi cominciano a dire che le letture possibili sono almeno tre o quattro, non sono ben formulate. È chiaro che se gli ambiti territoriali sono ricompresi in una singola Associazione Intercomunale anche in quel caso, secondo noi, i Comuni non possono essere obbligati a scegliere come soggetto e come forma organizzativa il coordinamento dell’ Associazione Intercomunale, perché se si dicesse così si contrasterebbe con l’indirizzo nazionele e quindi verremmo fin d’ora a fare una legge che fra poco tempo può entrare in contraddizione con delle norme quadro.
Noi non rifiutiamo di fare un riferimento alle Associazioni Intercomunali perché oggi ci sono, in Toscana, quindi anche noi che pensiamo di doverle modificare diciamo «oggi ci sono» e quindi facciamo una legge che tenga conto della realtà. Ecco perché, se si vogliono dire le cose che hanno detto i colleghi Ralli e Ribelli, si deve dire che i Comuni scelgono territorio, forma organizzativa e forma di promozione del coordinamento, che nel caso la scelta del territorio comporti l’identificazione del territorio scelto per il coordinamento con quello dell’Associazione Intercomunale i Comuni potranno, se lo vogliono, affidare lo stesso all’Associazione Intercomunale. Questa sarebbe una forma corretta, che garantisce l’autonomia del Comune senza negare la realtà attuale che prevede le Associazioni Intercomunali, perché in Toscana ci sono e quindi nessuno vuol far finta che non ci siano.
Se invece si stesse al testo uscito dalla Commissione, non ci sono dubbi che si creerebbero di fatto nuove conferme all’attuale situazione di imposizione ai Comuni della forma organizzativa delle Associazioni Intercomunali, sia pure limitatamente al caso in cui il territorio di coordinamento coincida con il territorio dell’ Associazione Intercomunale.
Allora io credo che obiettivamente l’esame dei testi porti a queste conclusioni, che se si vogliono dire le cose ora espresse dai colleghi Ralli e Ribelli, allora bisogna ridirle con un’altra strada che abbia una sola univoca interpretazione e che consenta all’autonomia dei Comuni di essere mantenuta non solo per quanto attiene la scelta territoriale ma anche in caso di coincidenza della scelta territoriale in merito alla scelta dell’organizzazione e dell’incarico di promozione del coordinamento. Per cui io insisto o per l’approvazione del mio emendamento o per una cosa analoga, ma che comunque non cerchi di far dire a un testo case, non le intenzioni, che il testo non dice.
(omissis)
PRESIDENTE. All’art. 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti: ……….uno soppressivo da parte del gruppo .PLI……. Chi desidera intervenire? Ha la parola il consigliere Morelli.
MORELLI. Avevamo proposto di sopprimere al comma 1 ° il secondo capoverso – l’ho indicato come settima e ottava riga – perché non comprendiamo bene il senso delle parole «tali varianti devono essere organiche rispetto agli ambiti territoriali considerati», questo perché la prima parte del 1 ° comma, quello di cui stiamo parlando, già stabilisce che non possono essere previste varianti diverse da quelle esaminate nei commi successivi dell’art. 9 che stiamo discutendo. Allora, questo riprendere il discorso dicendo «tali varianti devono essere organiche rispetto agli ambiti territoriali» rientra nelle ipotesi di ammissibilità che sono elencate all’art. 2. Quanto meno allora, di nuovo, per sistematica legislatura che a noi sembra. fatto importante, quanto meno se si vuole specificare, perché tecnicamente al di là del fatto politico si ritiene da parte dell ‘Assessorato o altro che sia una specifica importante, quanto meno allora spostiamola al 2° comma, ma collocata qui, in un comma che dice che nessuna variante diversa da quelle previste nel comma successivo è ammissibile, poi non si capisce che ci stia a fare un’altra specifica che dice che comunque queste varianti devono essere organiche rispetto agli ambiti territoriali considerati. Cioè mi sembra una riga che, o nel testo o per la collocazione, non è di chiarissima lettura e indirizzo.
(omissis)
PRESIDENTE, Al’art.8 , comma 5* rimane un emendamento presentato dal gruppo del PLI fatto proprio anche dal gruppo DC,.Se non ci sono dichiarazioni di voto, lo pongo n votazione nel testo seguente: “Sl quinto comma aggiungere dopo “le varianti” “conseguenti le proposte di adeguamento”.
– Il Consiglio approva _

