Su una sentenza della Cassazione (lettera alla rivista Non Credo)

Nel n.30 di Non Credo, il cassazionista Nardella chiarisce il contenuto della sentenza 28220/2013 della Cassazione, la  qualifica nel complesso come ”una conferma del potere della Chiesa Cattolica sull’ordinamento giuridico italiano”  e ne deriva l’opportunità “nuova giurisprudenza per…. consentire ad entrambi (il coniuge credente e quello non credente) di liberarsi  di un rapporto coniugale fin dall’inizio non sincero”.

Siccome da tempo affermo l’importanza decisiva della laicità istituzionale, osservo come la qualifica e l’opportunità appartengano, dal punto di vista civile, ad una  impostazione non laica che misura la laicità sull’essere contro la Chiesa. Nel ‘800 era giusto, oggi fuorvia. La 28220/2013 è corretta perché giudica un matrimonio concordatario (non dello Stato) di cui l’Italia riconosce gli effetti. Allora è ovvio che l’annullamento dalla Sacra Rota (nel diritto ecclesiastico causa l’annullamento il non accettare fin dall’origine i caratteri religiosi del matrimonio, come fatto dalla moglie, non credente dichiarata) comporti anche il decadere del riconoscimento da parte dello Stato, senza necessità di ricorso alle norme sul divorzio e senza per questo discriminare i non credenti.

Stando così le cose, la qualifica di potere della Chiesa sull’ordinamento italiano non c’entra nulla. Il matrimonio concordatario non era certo un obbligo per la moglie. Lei ha accettato le pressioni del marito per una cerimonia religiosa. E, rinnegando le sue convinzioni, non ha contratto un matrimonio civile, che avrebbe tutelato i suoi diritti secondo la legge. Se avesse inteso conservarli sempre, si sarebbe sposata con rito civile e solo dopo avrebbe celebrato in Chiesa. Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso (specie se si dice laico).

Inoltre l’articolo solleva un’opportunità confusa. Modifiche alla legge sul divorzio si sono fatte e si faranno. Ma non per  il motivo esposto. Sarebbe un regalo alla irresponsabilità civile (oltre che contorto) sancire che un non credente, contraendo matrimonio concordatario, poi potrebbe lui stesso eccepire di aver simulato il credere, con ciò ottenendo dallo Stato l’annullamento in sede civile per non aver rispettato i presupposti matrimoniali religiosi. Ciò consentirebbe al non credente di evitare le regole della procedura di divorzio al prezzo di far giudicare allo Stato simulazioni religiose. Quindi, prefiggersi modifiche così  è controproducente ed allontana i cittadini dall’importante impegno separatista delle regole civili (specie se non credenti).

 

 

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