Contributo al CINSEDO

PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Morelli.

MORELLI. Parlo solo per ribadire quanto hanno già detto i colleghi Biondi e Carpi. Anche a mio parere questa è una legge che sarebbe bene il Consiglio non facesse sia per motivi’ di legitti­mità formale, quali quelli testé sottolineati dal collega Carpi, e cioè il fatto che essa fa riferimen­to a contributi che vanno a incidere sul bilancio ’82, mentre oggi è 1’11 gennaio del 1983, quindi viola le leggi di contabilità regionale, sia per più penetranti motivi politici che sono stati dai due colleghi prima richiamati e che sinteticamente possono essere riassunti dicendo che, in sostanza, questa legge contravviene a dei principi di rap­porti politici fra enti, istituzioni, organismi. Inol­tre questa legge pone in essere tutta una serie di interconnessioni privatistiche che non sono ogget­tivamente accettabili non solo da chi sul piano del progetto politico ha in mente un altro proget­to, ma anche da tutti coloro che hanno un nor­male rispetto, indipendentemente dai progetti, di quelli che devono essere i corretti rapporti di uso, di elaborazione, di comportamento all’interno de­gli enti pubblici.

Per quanto concerne il primo punto, cioè quel­lo del motivo che non deve esser fatta perché mu­ta quelli che sono dei corretti rapporti politici, ba­sta accennare al fatto che questo ente addirittura dà per scontato un tipo di rappresentatività della Conferenza dei Presidenti che viceversa è tutto da discutere e che abbiamo buoni motivi per rite­nere andrà in direzione esattamente contraria a quella nella quale sembrava andare nell’estate dell’81, quando questa iniziativa del CINSEDO fu assunta. È certo non accettabile che in questo modo si voglia surrettiziamente portare avanti la tesi che i Presidenti delle Giunte regionali, indi­pendentemente dai rapporti corretti, dovuti e do­verosi e addirittura indispensabili come nel caso della Toscana, possano portare avanti un discor­so proprio di tipo conoscitivo, programmatorio, informativo, che è tipico del processo complessi­vo dei Consigli e non può essere pertinenza esclu­siva delle Presidenze delle Giunte. Questo è già un problema molto rilevante e che non investe so­lo la questione del CINSEDO, ma una tematica molto più ampia. Non andiamo oltre, ma quanto è già stato detto dai colleghi prima e quanto ho accennato ora già dà la misura del fatto che que­sto non è un provvedimento irrilevante, sul quale si può decidere così, seguendo l’andazzo e forse _ consentitemi di dirlo – anche alcune pressioni da parte di organi regionali e non regionali, pur se addetti a degli atti relativi delle Regioni.

Infine vi sono le interconnessioni privatistiche, perché il pensare di affrontare tutta questa tema­tica dell’informazione, della documentazione, so­stanzialmente della consulenza dell’organizzazio­ne di rapporti, non attraverso quelli che sono i naturali organismi e organizzazioni di un ente pubblico – è inutile ripetere quali essi possono essere ~ ma neppure attraverso innaturali rap­porti con gli organismi istituzionalmente deputati al lavoro di ricerca e di consulenza quali sono quelli universitari, il .. pensare tutto questo corri­sponde ad una visione del lavoro, del fare politi­ca, del lavorare pubblico che, a nostro parere, è del tutto estranea ai principi di un corretto rap­porto democratico e amministrativo. Per cui, ri­peto ancora una volta, ci dovrebbe essere una forte attenzione da parte degli organi istituzional­mente deputati al controllo delle leggi regionali su questo punto.

Un punto che non sta solo dietro alla legge, cioè non è solo un momento di ispira­zione della stessa, perché trova puntuale rispon­denza e, a nostro parere, illegittima rispondenza, non solo neli’art. 2, come già segnalato, perché si riferisce al bilancio ’82 mentre siamo nell’83, ma trova illegittima rispondenza nell’art. 1 che, se­condo me, ha una dizione quasi incredibile. Mi meraviglio che in I Commissione questo punto sia passato senza emendamenti. Richiamo l’attenzio­ne dei colleghi perché, a mio parere, è incredibile che la Regione Toscana riconosce la rilevanza, per i propri fini istituzionali, del CINSEOO. Cioè la Regione Toscana, improvvisamente, con una legge ordinaria regionale, modifica lo Statuto re­gionale, perché stabilisce – questa a mio parere è chiaramente una legge di modifica dello Statuto della Regione Toscana – che il CINSEDO è un organo rilevante ai fini istituzionali propri della Regione stessa.

Questa mi sembra veramente una cosa che non ha bisogno di commenti poiché cre­do si commenti da sola, anche perché poi l’artico­lo, sempre nel primo comma dell’art. 1, nella pe­nultima riga, ridà di nuovo a questo organo pri­vato il compito di sostenere le attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province; in effetti cioè tutto il disegno che emerge da que­sta legge è quello che si crea un organismo priva­to al quale poi vengono affidate delle funzioni pubbliche.

Non c’è bisogno di dire che per parte nostra questa è una metodologia di comporta­mento che veramente travalica ogni comprensio­ne politica – oserei dire – negli ultimi decenni, per non dire due secoli, perché il pensare seria­mente che si possa governare democraticamente e supportare gli enti pubblici affidando a un orga­nismo privato, con rapporti più o meno netti con ambienti delle regioni, delle funzioni rilevanti isti­tuzionalmente è un qualcosa che veramente ci fa­rebbe, se fosse approvato, tornare indietro di non breve tempo. Ragion per cui noi siamo contrari a questa legge se si vota, ma riteniamo che prima ancora il Consiglio dovrebbe riesaminare appro­fonditamente il tutto, per cui siamo d’accordo con la proposta di chi chiedeva un riesame quan­to meno del provvedimento, a meno che – cosa che noi comunque auspicheremmo – il Consiglio non voglia invece bocciarlo direttamente.

Tutta­via, quanto meno si dovrebbe arrivare ad una profonda revisione del testo. Questo può essere al limite ammissibile come un contributo, come ce ne sono tanti, che la Giunta può giudicare per sviluppare certe ricerche, ma certo non può esse­re accettata in nessun modo la configurazione di rilevanza istituzionale che con questa legge si da­rebbe ad un organo privato.

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