PRESIDENTE. Colleghi, potremmo svolgere la interrogazione n. 782 del consigliere Morelli, indicata al punto 45 dell’o.d.g. Il testo è il seguente: Il sottoscritto consigliere regionale, Raffa elio Morelli,
rilevato che la U.S.L. 23 di Arezzo nella sua deliberazione n. 1616 del 13-10-81 ha attribuito al dott. Ettore Ninu la responsabilità provvisoria del Servizio Multizonale di Prevenzione; osservato che, ai sensi degli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 761 del 20-12-79 e del secondo comma dell’art. 5 della L.R. 71 del 24-5-80, tale responsabilità doveva essere attribuita a persone in posizione f unzionai e Apicale; constatato che il dottor Ninu proveniva dall’Amministrazione provinciale di Arezzo con qualifica di Medico Igienista dell’Ospedale Provinciale Psichiatrico di Arezzo, e che tale qualifica non conferisce, ai sensi della Tabella di equiparazione allegata al D.P.R. n. 761 del 20- 12- 79, la posizione funzionale di vertice ( Apicale); rilevato che il Medico Igienista deve essere equiparato a/l’Assistente Medico o, al massimo, salendo di un livello, a quello di coadiutore, mentre invece il dottor Ninu ha compiuto un avanzamento di due livelli, da Assistente Medico a Dirigente Sanitario, mediante la inammissibile equiparazione di Medico Igienista alla posizione di Primario;
interroga il Presidente della Giunta:
I) per conoscere perché sia stata assegnata la suddetta attribuzione di responsabilità in deroga alle disposizioni legislative di cui sopra; 2) per sapere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare a tale contraddizione.
(omissis)
PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Morelli.
MORELLI. La questione è molto semplice, perché, se le cose stanno come dice l’Assessore, non c’è nessun dubbio che le informazioni e aggiungo, le letture fatte, evidentemente non corrispondono al vero, se viceversa i documenti che ci son stati consegnati e che non sembrano falsificati sono rispondenti al vero, la provenienza certificata da precisi tabulati regionali non consentiva l’entrata a livello di qualifica di primario igienista e allora tutta la parte successiva della risposta dell’assessore verrebbe a cadere. Di conseguenza noi prendiamo atto della risposta, verifichiamo la premessa logica che ha riferito ora l’assessore e, in un caso, prendiamo volentieri atto che l’Amministrazione regionale non è incorsa in qualche disguido di attribuzione di qualifica e quindi di responsabilità all’interno della U.S.L. 23, nell’altro caso, evidentemente ci riserviamo di rientrare nel merito del problema per sottolineare con più forza quanto già sostenevamo nell’interrogazione, e cioè quali dovrebbero essere i modi con cui l’amministrazione intenderebbe ovviare e provvedere per eliminare questa contraddizione contra legem.

