Proposta di legge per il sostegno dell’attività formativa bandistica, corale e strumentale

PRESIDENTE. Colleghi,potremmo svolgere la propostadi legge n.102 iscritta al punto 121 dell’odg. Ha la parola il Consiglire Morelli

MORELLI. Questa legge trova la sua ragione nel fatto che il decreto 616 trasferì alle Regioni le funzioni amministrative in ordine ai corsi di orientamento musicale. Successivamente la Regione Toscana intervenne nell’ambito della legge sull’educazione permanente, ma alla prova dei fatti si è potuto constatare che questo tipo di intervento non era completamente esaustivo della materia. Allora un gruppo di consiglieri e la Pro­vincia di Lucca presentarono una proposta di legge all’origine di quella che ora andiamo ad esaminare, con la quale l’aspetto del supporto alle bande e cori veniva organicamente esaminato e affrontato. Tutto questo nel presupposto che ilueste attività è un qualche cosa di molto significaativo sotto diversi aspetti, tra i quali il principale è quello del contributo determinante che queste associazioni bandistiche e corali danno alla diffusione della cultura musicale. Un altro è che senza dubbio questa attività costi­tuisce una significativa proposta a livello locale nel settore del tempo libero e, terzo, il non minore contributo di queste associazioni è quello di costituire un veicolo non secondario, sotto il profilo dell’educazione, ad un’attività sociale e culturale.  

Per tutti questi motivi la proposta di legge origi­naria è stata rivista, rielaborata anche sotto quelli che sono stati gli apporti da parte del Diparti­mento della Giunta e ne è emersa una legge la quale si contraddistingue per le gare e i finanzia­menti del settore ad un programma che tutte le associazioni interessate allo svolgimento di questi corsi nei settori bandistici e corali devono presen­tare entro il 30 novembre alla Regione e conte­stualmente o quasi anche al Comune di residen­za. Così si innesca un processo di programmazio­ne generale che vede da un lato la Regione, attra­verso la Giunta e la V Commissione, esercitare una valutazione complessiva fondata sulla com­plessità del valore dei programmi da un lato e sul numero degli stessi programmi di corso dall’altro, e sulla base di questa valutazione erogare dei finanziamenti, e d’altro lato un’attività di pro­grammazione che vede i Comuni partecipi anche essi a questa valutazione complessiva nel senso che, pur non iotervenendo direttamente nell’atti­vità di corso che viene demandata esclusivamente alla funzione associativa e di diffusione culturale che svolgono le bande e le associazioni corali, svolgono però la loro funzione, partecipano a questo processo quando sono chiamati dalla leg­ge a verificare la rispondenza dell’attività di que­ste associazioni che hanno ottenuto il contributo rispetto al programma, da queste stesse associa­zioni presentate in fase iniziale, appunto entro il 30 novembre dell’anno precedente.

In questa otti­ca complessiva, che vede estese queste possibilità di finanziamento e di supporto da parte della Re­gione all’acquisto degli strumenti necessari allo svolgimento di questi corsi di bande e di cori, io credo che ci siamo attenuti ad una logica coeren­te con la necessità di supportare delle attività lar­gamente affidate alla volontarietà dei partecipanti senza voler- direttamente entrare e sostituirsi in settori che chiaramente non potrebbero essere fa­cilmente occupati in presa diretta, in prima perso­na, dalla Regione. Nella legge non è stato seguito il criterio di prevedere da parte di queste associa­zioni bandistiche o corali la possibilità di rilascia­re titoli e di stabilire per legge la durata dei corsi, dato che è stato ritenuto preferibile puntare più sull’aspetto dell’educazione musicale e della diffu­sione della stessa che sul profilo di precostituire in qualche modo una sorta di «titolo di studio  musicale», e con ciò legarsi a delle sorta di scuole vere e proprie. Quindi si è solo prevista la possibi­lità di fare corsi con una durata minima di sei mesi.

Per il resto c’è solo da fare un richiamo sulle norme di erogazione dei contributi e sul loro am­montare. Le norme di erogazione dei contributi sono piuttosto semplici. Quello che è l’ammontare è previsto nel bilancio regionale. La Giunta, e successivamente la V Commissione, faranno una ripartizione secondo due aliquote, una del 60% e una del 40%. L’aliquota del 40% sarà ripartita tra le varie associazioni proporzionalmente al nu­mero dei corsi da esse previsti nel programma di attività per l’anno successivo. L’aliquota del 60% sarà invece ripartita sulla base di una valutazione complessiva che deve essere appunto fatta in sede regionale in merito alla validità dell’attività e al significato del complesso dell’attività corsuali ef­fettuate nell’anno solare. L’ammontare del contri­buto per l’anno in corso è di L. 300 milioni, con degli spostamenti sul bilancio dell’82 attualmente in essere e che sono attribuiti per L. 200 milioni al cap. 60000, che è il fondo globale per il finan­ziamento delle funzioni normali, e per 100 milioni in diminuzione sul fondo per l’edbcazione e l’atti­vità permanente che era il fondo sul quale fino ad ora si attingeva.

Per il resto vi è infine la se­gnalare la norma con la quale la Commissione avrebbe previsto la non cumulabilità dei diversi finanziamenti alla stessa associazione, finanzia­menti a più titolo ottenibili in questo settore per scopi identici o similari. Resta solo da segnalare che i consiglieri, insieme al testo licenziato in Commissione con alcuni emendamenti e sostitu­zioni previsti e proposti dalla I Commissione, di puntualizzazione per quanto riguarda la parte finanziaria e di miglior assestamento per quanto riguarda l’ordine di alcuni articoli, troveranno al­cuni emendamenti proposti dai commissari della V Commissione, che sono emendamenti essen­zialmente di ripulitura del testo della legge, salvo uno che vuol precisare secondo la ratio confer­mata dalla Giunta che il personale che sarà tenu­to a far i corsi dovrà avere con queste associazio­ni bandistiche e corali sostanzialmente un rappor­to di lavoro autonomo. Questa era la volontà di tutti, non sembrava emergesse del tutto in modo non confondibile dal testo preliminare, abbiamo provveduto a completarlo, almeno proponiamo di completarlo , con un diretto richiamo al libro quin­to, titolo terzo, del Codice Civile, che tratta ap­punto del lavoro autonomo.

Concludo dicen­do che tutta la normativa, i tempi a cui ho fatto riferimento, cioè presentazione del programma entro il 30 novembre e successivi adempimenti da parte della Giunta regionale, per l’anno in corso 1982 sono ovviamente oggetto di una norma transitoria la quale prevede che per questo anno i programmi dovranno essere presentati dagli inte­ressati entro 60 giorni dall’entrata in vigore di questa legge e che nei successivi 60 giorni la Giunta regionale erogherà, secondo le norme pre­viste ordinariamente dalla legge, cioè sentita la V Commissione consiliare, i contributi. Quindi è prevedibile, se il Consiglio vorrà licenziare in da­ta odierna questa legge, che entro il mese di mag­gio, grosso modo, dovremmo riuscire ad arrivare a questo finanziamento che è molto richiesto e per il quale ci sono state molte sollecitazioni da parte delle associazioni bandistiche e corali. Mi sembra, salvo successivi interventi, di aver concluso.

(omissis del successiv0 dibattito in aula; al termine, il testo di legge, con due emendamenti presentati da PCI, DC e PLI, è approvato dal Consiglio )

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